CIRCOLARE 007-2010 DEL 20 APRILE 2010
OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI: ELENCHI
IVA “ALLARGATI”
Al via dal 31
agosto gli elenchi clienti e fornitori di black-list.
Con il Dm 30 marzo 2010, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 88 del 16
aprile, il ministero dell’Economia ha dettato le regole applicative del nuovo
obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati
in territori a fiscalità privilegiata. Si parte con le operazioni effettuate
dal 1° luglio 2010.
Il Dl 40/2010 introduce un nuovo adempimento
dichiarativo volto al controllo delle fatture emesse e ricevute nei confronti
di operatori di paradisi fiscali, con la finalità di contrastare le frodi
fiscali internazionali.
Il Dm dell’Economia pubblicato ieri individua termini
e modalità di questa comunicazione riservata a tutti i contribuenti Iva che,
dal prossimo 1° luglio, effettueranno cessioni di beni o prestazioni di servizi
(sia in vendita sia in acquisto) con operatori (imprese e professionisti)
aventi sede o domicilio negli stati individuati dal Dm 4 maggio 1999 (black-list delle persone fisiche) o dal Dm 21 novembre 2001
(black-list delle società controllate estere).
Gli elenchi, la cui modulistica risulterà da un
provvedimento delle Entrate da emanare entro fine maggio, dovranno riportare,
oltre ai dati del contribuente italiano, il codice fiscale (o altro codice
identificativo) del soggetto estero, la relativa denominazione (ovvero nome e
cognome e data di nascita per le persone fisiche), il domicilio fiscale e
l’importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per
ciascuna controparte, distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non
soggette a Iva. Dovrà inoltre essere indicata l’imposta sul valore aggiunto
riferita alle operazioni imponibili.
Gli elenchi dovranno evidenziare le operazioni
(comprese le note di variazione) registrate o soggette a registrazione nel
periodo (mese o trimestre) di riferimento, individuate secondo le regole
previste ai fini Iva.
Le imprese e i professionisti italiani dovranno
pertanto richiedere ai propri clienti o fornitori domiciliati nelle black-list, dati che in taluni casi non figurano nelle
fatture ordinariamente emesse o ricevute, al fine di adempiere correttamente
all’obbligo di legge.
Gli elenchi, che, come detto, riguarderanno le
operazioni effettuate dal 1° luglio prossimo, si presenteranno con cadenza
trimestrale oppure mensile, a seconda che il contribuente, nei quattro
trimestri precedenti, abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non
superiore, oppure superiore, a 50mila euro su base trimestrale. La soglia si applica
distintamente a ciascuna delle seguenti quattro categorie di operazioni:
cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti.
Il modello si presenterà esclusivamente in via
telematica entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
per i contribuenti mensile, dunque, il primo invio
scadrà il 31 agosto 2010 e riguarderà le operazioni del mese di luglio. I
trimestrali, invece, comunicheranno entro il 31 ottobre le vendite e gli
acquisti del terso trimestre 2010.
L’omissione degli elenchi o la loro compilazione in
modo incompleto o non veritiero rende applicabile la sanzione da un minimo di
I paesi – inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21
novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata – su cui scatterà il
monitoraggio
n
Alderney |
n
Grenada |
n
Monaco |
n
Andorra |
n
Guatemala |
n
Montserrat |
n
Angola * |
n
Guernsey |
n
Nauru |
n
Anguilla |
n
Herm |
n
Niue |
n
Antigua e Barbuda * |
n
Hong Kong |
n
Nuova Caledonia |
n
Antille
Olandesi |
n
Isola di Man |
n
Oman |
n
Aruba |
n
Isole Cayman |
n
Panama * |
n
Bahamas |
n
Isole Cook |
n
Polinesia
Francese |
n
Bahrein * |
n
Isole Marshall |
n
Portorico * |
n
Barbados |
n
Isole Turks e Caicos |
n
Saint kitts e Nevis |
n
Barbuda |
n
Isole Vergini
Britanniche |
n
Saint Lucia |
n
Belize |
n
Isole Vergini
Statunitensi |
n
Saint Vincent e Grenadine |
n
Bermuda |
n
Jersey |
n
Salomone |
n
Brunei |
n
Kenya * |
n
Samoa |
n
Cipro |
n
Kiribati |
n
San Marino |
n
Corea del Sud
* |
n
Libano |
n
Sant’Elena |
n
Costa Rica * |
n
Liberia |
n
Sark |
n
Dominica * |
n
Liechtenstein |
n
Seychelles |
n
Ecuador * |
n
Lussemburgo * |
n
Singapore |
n
Emirati Arabi
Uniti * |
n
Macao |
n
Svizzera * |
n
Filippine |
n
Malaysia |
n
Taiwan |
n
Giamaica * |
n
Maldive |
n
Tonga |
n
Gibilterra |
n
Malta * |
n
Tuvalu |
n
Gibuti |
n
Mauritius * |
n
Uruguay * |
|
|
n
Vanuatu |
* La lista del 21 novembre 2001
contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso