CIRCOLARE 007-2010 DEL 20 APRILE 2010

 

OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI: ELENCHI IVA “ALLARGATI”

 

Al via dal 31 agosto gli elenchi clienti e fornitori di black-list. Con il Dm 30 marzo 2010, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 88 del 16 aprile, il ministero dell’Economia ha dettato le regole applicative del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti domiciliati in territori a fiscalità privilegiata. Si parte con le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

Il Dl 40/2010 introduce un nuovo adempimento dichiarativo volto al controllo delle fatture emesse e ricevute nei confronti di operatori di paradisi fiscali, con la finalità di contrastare le frodi fiscali internazionali.

Il Dm dell’Economia pubblicato ieri individua termini e modalità di questa comunicazione riservata a tutti i contribuenti Iva che, dal prossimo 1° luglio, effettueranno cessioni di beni o prestazioni di servizi (sia in vendita sia in acquisto) con operatori (imprese e professionisti) aventi sede o domicilio negli stati individuati dal Dm 4 maggio 1999 (black-list delle persone fisiche) o dal Dm 21 novembre 2001 (black-list delle società controllate estere).

Gli elenchi, la cui modulistica risulterà da un provvedimento delle Entrate da emanare entro fine maggio, dovranno riportare, oltre ai dati del contribuente italiano, il codice fiscale (o altro codice identificativo) del soggetto estero, la relativa denominazione (ovvero nome e cognome e data di nascita per le persone fisiche), il domicilio fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per ciascuna controparte, distinguendo tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a Iva. Dovrà inoltre essere indicata l’imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili.

Gli elenchi dovranno evidenziare le operazioni (comprese le note di variazione) registrate o soggette a registrazione nel periodo (mese o trimestre) di riferimento, individuate secondo le regole previste ai fini Iva.

Le imprese e i professionisti italiani dovranno pertanto richiedere ai propri clienti o fornitori domiciliati nelle black-list, dati che in taluni casi non figurano nelle fatture ordinariamente emesse o ricevute, al fine di adempiere correttamente all’obbligo di legge.

Gli elenchi, che, come detto, riguarderanno le operazioni effettuate dal 1° luglio prossimo, si presenteranno con cadenza trimestrale oppure mensile, a seconda che il contribuente, nei quattro trimestri precedenti, abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non superiore, oppure superiore, a 50mila euro su base  trimestrale. La soglia si applica distintamente a ciascuna delle seguenti quattro categorie di operazioni: cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti.

Il modello si presenterà esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

per i contribuenti mensile, dunque, il primo invio scadrà il 31 agosto 2010 e riguarderà le operazioni del mese di luglio. I trimestrali, invece, comunicheranno entro il 31 ottobre le vendite e gli acquisti del terso trimestre 2010.

L’omissione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto o non veritiero rende applicabile la sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro, penalità che non potrà usufruire delle riduzioni per continuazione previste dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997.

 

Gli stati sotto controllo

I paesi – inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata – su cui scatterà il monitoraggio

 

n        Alderney

n        Grenada

n        Monaco

n        Andorra

n        Guatemala

n        Montserrat

n        Angola *

n        Guernsey

n        Nauru

n        Anguilla

n        Herm

n        Niue

n        Antigua e Barbuda *

n        Hong Kong

n        Nuova Caledonia

n        Antille Olandesi

n        Isola di Man

n        Oman

n        Aruba

n        Isole Cayman

n        Panama *

n        Bahamas

n        Isole Cook

n        Polinesia Francese

n        Bahrein *

n        Isole Marshall

n        Portorico  *

n        Barbados

n        Isole Turks e Caicos

n        Saint kitts e Nevis

n        Barbuda

n        Isole Vergini Britanniche

n        Saint Lucia

n        Belize

n        Isole Vergini Statunitensi

n        Saint Vincent e Grenadine

n        Bermuda

n        Jersey

n        Salomone

n        Brunei

n        Kenya *

n        Samoa

n        Cipro

n        Kiribati

n        San Marino

n        Corea del Sud *

n        Libano

n        Sant’Elena

n        Costa Rica *

n        Liberia

n        Sark

n        Dominica *

n        Liechtenstein

n        Seychelles

n        Ecuador *

n        Lussemburgo *

n        Singapore

n        Emirati Arabi Uniti *

n        Macao

n        Svizzera *

n        Filippine

n        Malaysia

n        Taiwan

n        Giamaica *

n        Maldive

n        Tonga

n        Gibilterra

n        Malta *

n        Tuvalu

n        Gibuti

n        Mauritius *

n        Uruguay *

 

 

n        Vanuatu

 

* La lista del 21 novembre 2001 contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso